AVVISO ALLA CLIENTELA
"PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"
RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Questo Avviso alla clientela contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per quanto di competenza, dai seguenti provvedimenti:
- art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- Delibera CICR del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina della trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003;
- Provvedimento UIC del 29 aprile 2005;
- Titolo VI del Decreto Legislativo 1° settembre 199 3, n. 385 (Testo Unico Bancario);
- Disposizioni di Banca d'Italia concernenti la "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate il 9 febbraio 2011.
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
La denominazione sociale del mediatore creditizio è Punto Capital srl avente:
- Capitale sociale: Euro 100.000,00 i. v.
- Sedi operative: Via Teulie', 11 - 20136 Milano; Via San Ruffillo, 17 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
- Email: contatto@puntocapitalweb.it
- Sede legale: Via Angelo Maj 4, 24121 Bergamo
- Partita IVA e codice fiscale n. 03172430161 - REA n. BG - 399085 - CCIAA 03172430161
- Albo UIC: n. 39603
- Sito internet: http://www.puntocapitalweb.it/
ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO
Il mediatore creditizio:
a) mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del Decreto Legislativo 1° se ttembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
b) deve essere iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi, attualmente tenuto ed aggiornato dalla Banca d’Italia. Qualora l'attività di mediazione creditizia sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'Albo;
c) svolge la sua attività con la massima indipendenza, senza quindi essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
d) non può concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito;
e) non è responsabile in alcun modo degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla potenziale clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti delle banche e/o degli intermediari finanziari convenzionati degli inadempimenti della potenziale clientela.
DIRITTI DELLA CLIENTELA
Il cliente ha il diritto di:
a) avere a disposizione copia di questo Avviso alla clientela, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che è direttamente scaricabile nella sezione Trasparenza collocata sulla homepage del sito ufficiale;
b) avere a disposizione copia del Foglio informativo vigente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che è direttamente scaricabile nella sezione Trasparenza collocata sulla homepage del sito ufficiale.
STRUMENTI DI TUTELA
Sono posti a tutela del cliente:
a) l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo Avviso alla clientela e del Foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
b) l’obbligo di consegnare al cliente, prima della eventuale conclusione del contratto di finanziamento, copia dell’Avviso - contenente i principali diritti del cliente - e il Foglio informativo relativi all’operazione di finanziamento predisposti dalla banca o dall’intermediario finanziario. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti predisposti dalle banche e dagli intermediari convenzionati mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
c) l’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi dell’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi attualmente tenuto dalla Banca d’Italia e del fatto che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
d) l’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale.
Bologna, li 24 Gennaio 2012