Mutui ristrutturazione. Detrazione del 55% sulla ristrutturazione di edifici esistenti
Con la Circolare n° 39/E del 1° luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate chiarisce la normativa relativa alla detrazione fiscale del 55% per i lavori di risparmio energetico eseguiti durante la ristrutturazione di un immobile.
L'Agenzia delle Entrate rende noti i criteri secondo i quali viene attributo un bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Sostanzialmente con la Circolare n° 39/E del 1° luglio 2010 si stabilisce che potranno usufruire della detrazione fiscale solo coloro che realizzeranno lavori su un edificio già esistente.
L'incentivo al risparmio energetico non verrà pertanto concesso quando si attua una demolizione con successiva ricostruzione ed ampliamento dell'edificio: tale intervento rende l'immobile di nuova costruzione. Diversamente, la demolizione e la successiva "fedele ricostruzione" consentono di mantenere il diritto alla detrazione nella misura del 55%.
Nel caso in cui non si demolisca ma si attui un intervento di ampliamento di un edificio già esistente, il cittadino potrà godere del bonus, ai fini della determinazione dell'IRPEF, ma solo relativamente ad una quota pari alle spese riferibili alla parte già esistente.
In definitiva se è possibile, per non perdere lo sconto del 55%, è meglio conservare almeno parzialmente l'edificio già esistente o ricostruirlo delle stesse metratura e planimetria.